L’amministratore condominiale, figura regolamentata dalla Legge 220/2012, gestisce le parti comuni di un edificio, esegue le delibere assembleari, riscuote i contributi ed eroga le spese. Le attività professionali includono la tenuta dell’anagrafe condominiale, dei verbali, dei registri di contabilità e gli adempimenti fiscali (es. modello 770), garantendo la manutenzione ordinaria.
Precisa Identificazione delle Attività Professionali (art. 1130-1131 c.c. e Legge 220/2012):
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Esecuzione: Eseguire le deliberazioni dell’assemblea e i regolamenti di condominio.
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Gestione Economico-Finanziaria: Riscuotere i contributi condominiali ed erogare le spese per la manutenzione ordinaria e l’uso dei servizi comuni.
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Adempimenti Fiscali: Curare gli obblighi tributari del condominio come sostituto d’imposta (es. ritenute d’acconto ai fornitori).
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Tenuta dei Registri: Curare il registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali, il registro di nomina e revoca, e il registro di contabilità.
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Conservazione e Sicurezza: Compiere atti conservativi (manutenzione ordinaria/urgente) e curare la sicurezza delle parti comuni.
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Rappresentanza Legale: Rappresentare il condominio in giudizio e nei rapporti con i terzi nei limiti del mandato.
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Obblighi Formativi: Mantenersi aggiornati tramite formazione periodica obbligatoria.
Requisiti e Formazione (D.M. 140/2014):
L’amministratore deve avere onorabilità (assenza di condanne/protesti), godimento dei diritti civili, diploma di scuola secondaria e formazione iniziale/periodica. Se società, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili o amministratori.

