Risolvere le controversie con i riti alternativi alla giustizia ordinaria
L’Italia è il paese cui si fa maggior ricorso ad un uso intenso del settore Giustizia ricorrere davanti al Giudice non è l’unico rimedio, vi sono metodi alternativi, più rapidi e meno dispendiosi. Tra questi la Media-conciliazione e l’Arbitrato utili per risolvere controversie civili e commerciali, alternativi alla Giustizia Ordinaria, che si svolgono in contraddittorio tra le parti ed al termine dei quali un soggetto non togato (o un collegio) incaricato dai litiganti decide la controversia mediante l’emanazione di una proposta di conciliazione o un Lodo equiparato ad una Sentenza.
L’ACAP svolge la funzione di sviluppo sul territorio di varie organizzazioni a carattere nazionale, nonché della Camera arbitrale, inoltre ha effettuato accordi di partnership con vari enti ed associazioni.
Pertanto attraverso noi sarà possibile l’incontro tra la domanda e l’offerta e prestare assistenza tecnica preventiva in favore di chi vuole addivenire alla apertura di sportelli di mediazione ed arbitrato. Resta inteso che il contratto di affiliazione di sede secondaria verrà stipulato dal titolare incaricato dell’organismo di mediazione e potrà da questi essere inoltrato al Ministero competente solo dopo avere ricevuto il contratto di comodato d’uso gratuito che assicura la disponibilità dei locali. Dedicato quindi ad associazioni nel settore immobiliare o network immobiliari, associazioni di consumatori o a tutela del contribuente per ampliare la diffusione territoriale e la gamma dei servizi offerti.
La media-conciliazione
La media-conciliazione è il procedimento con cui una parte avanza una pretesa rispetto ad un’altra parte, tentando di addivenire ad una intesa condivisa che consenta la reciproca soddisfazione di entrambe e con l’ausilio di un terzo che si chiama mediatore.
SETTORI DI INTERVENTO
Il verbale di accordo, quando è sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati ha forza ed efficacia esecutiva, come una sentenza o un titolo protestato, per cui:
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- in caso di riconoscimento del debito, il creditore invece di farsi firmare un documento, può avviare un procedimento di mediazione e convocare il debitore dinanzi al mediatore. La firma del verbale da parte di tutti rende il documento eseguibile direttamente in caso di inottemperanza, senza dovere richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo. Si procede direttamente con gli ufficiali giudiziari al pignoramento;
- in caso di riconoscimento dell’avvenuta usucapione, inutile citare le parti in Tribunale, meglio convocarle in mediazione, la sottoscrizione del verbale da parte di tutti rende lo stesso trascrivibile in conservatoria, senza dovere fare tutto il procedimento di primo grado.
- condominio,
- diritti reali,
- divisioni,
- successioni ereditarie,
- patti di famiglia,
- locazioni, comodato,
- affitto di aziende,
- risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi,
- bancari e finanziari.
L'arbitrato
Il Lodo arbitrale è vincolante per le parti ed iscrivibile nei pubblici registri, per cui in caso di inadempienza della parte soccombente potrà essere reso esecutivo con una semplice istanza di omologa da presentare al presidente del Tribunale e che rende il lodo a tutti gli effetti eseguibile, a cura dello Stato, tramite la Forza Pubblica e Ufficiali Giudiziari. Nel caso di contestazione del Lodo si potrà inoltre richiedere l’annullamento in Tribunale con procedura paragonabile al Grado di Appello evitando quindi il procedimento di primo grado che è di certo il più lungo.
SETTORI D’INTERVENTO
La procedura arbitrale, eccetto alcune materie, è utilizzabile nel settore “civile” e quindi in controversie che riguardano Condominio, Locazione, Compravendita, Contratti.
La nostra associazione ha inteso aderire ad un doppio canale:
1) ha preferito dedicarsi solo alle controversie connesse alla materia “immobiliare con FNAI – USPI ”, tra le quali sono da considerarsi compromettibili:
le controversie in materia condominiale a condizione che la Convenzione arbitrale sia contenuta nel Regolamento di condominio contrattuale (allegato al rogito notarile) o assembleare ( in questo caso è necessaria l’unanimità).
le controversie in materia di locazione di immobili urbani a cognizione ordinaria ad eccezione delle controversie previste dagli art. 657 e 658 Cod. Proc. Civ. – procedimenti per convalida di sfratto, o di licenza – per i quali sussiste la competenza giudiziale ed inderogabile del Tribunale
2) per tutte le altre materie ha preferito aderire alla camera arbitrale che assicura requisiti di competenza ed affidabilità, attese le materie trattate ed i continui controlli effettuati dall’organo di vigilanza ministeriale, che garantiscono terzietà ed imparzialità dell’organismo e dei giudici Arbitri.
Obbligatorietà della mediazione
La mediazione è divenuta obbligatoria nel settore condominio e proprietà. Si tratta di un assist normativo importantissimo a favore dell’istituto giuridico che spinge molto l’utilizzo di questo rimedio dei conflitti alternativo al contenzioso.
Soprattutto in sede di impugnazione di delibere assembleari il termine decadenziale dei 30 giorni, fa sì che il condomino che si sente leso avanza comunque la sua doglianza, presentando l’istanza, salvo, poi, verificare se un accordo è possibile, ovvero, in caso di disaccordo, non coltivare oltre le proprie pretese.
E’ per questo che la mediazione risulta essere una grande opportunità per tutti gli operatori del settore che possono resistere alla crisi implementando i loro prodotti, offrendo tutti i servizi garantiti dall’ente di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed occupandosi di tematiche molto stimolanti e molto remunerative.
Di seguito la tabella delle Indennita’ del Servizio di Mediazione e criteri di determinazione
SPESE DI AVVIO: € 40,00 da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento.
VALORE LITE | SPESE PER CIASCUNA PARTE(mediazione volontaria, clausola contrattuale) | SPESE PER CIASCUNA PARTE PER LE MATERIE DI CUI ALL’ART. 5 comma 1 D.LGS 28/2010; già applicata la riduzione ex art. 16 comma 4 lett.d) D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011. |
fino a € 1.000,00 | € 65,00 | € 43,33 |
da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 130,00 | € 86,67 |
da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 240,00 | € 160,00 |
da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 360,00 | € 240,00 |
da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 600,00 | € 400,00 |
da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 1.000,00 | € 666,70 |
da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 |
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 3.800,00 | € 1.900,00 |
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 5.200,00 | € 2.600,00 |
oltre € 5.000.000,00 | € 9.200,00 | € 4.600,00 |
SPESE DI MEDIAZIONE
L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono a valere sull’indennità complessiva.
Le indennità di mediazione non sono dovute quando le parti partecipano alla sessione preliminare informativa e decidono di non proseguire con il tentativo di mediazione. In questo caso sono dovute solo le spese di segreteria.
MANCATA ADESIONE DELLA/E CONTROPARTE/I
Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento le spese di mediazione (sia che si tratti di mediazione obbligatoria che volontaria), da versare a cura della parte che ha attivato la mediazione, sono stabilite nelle seguenti misure fisse:
€ 40,00 per il primo scaglione (fino a 1.000,00 euro)
€ 50,00 per i restanti scaglioni (da 1.001,00 euro in avanti)
Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza fra le parti sulla stima, il Responsabile dell’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento
Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’inizio del primo incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. In ogni caso, il verbale conclusivo della procedura potrà essere consegnato alle parti solo previo versamento integrale delle spese di mediazione.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente da numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
Ai fini della corresponsione della indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte.
Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati secondo la tabella di cui sopra, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l’importo di riferimento per ogni singolo scaglione, e sulla base delle intese che intercorrono tra sede principale e secondaria,e tra sede secondaria e mediatore.
Conclusioni
1) QUINDI, IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE SI PAGANO 40 EURO DI SPESE DI PROCEDURA, PIU’ 40/50 ONORARIO PER IL MEDIATORE
>MA IN QUESTO CASO NON SI INTENDE ESPERITA LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’
2) IN CASO DI MANCATO ACCORDO AL PRE – FILTRO SI PAGANO SOLO I 40 EURO PER PARTE ( TOTALI 80 EURO )
3) IN CASO DI ACCORDO O MANCATO ACCORDO NELLA FASE SUCCESSIVA DELLA MEDIAZIONE ( INCONTRO SUCCESSIVO AL PRE FILTRO ), SI PAGANO SPESE E ONORARI COME PRIMA
Tutti i prezzi sono da intendersi oltre IVA alla aliquota vigente
Diventa sede di media-conciliazione
Attraverso una convenzione è possibile divenire titolari di sede di mediazione con l’adesione ad una contratto con sconti particolari sui costi di attivazione indicati rispetto allo stesso organismo proponente.
Il titolare della sede di mediazione può anche non avere conseguito la laurea ed avere gli stessi requisiti di chi può divenire imprenditore.