L’attestazione di qualità e qualificazione professionale, ex art. 4 Legge 4/2013 e art. 81 D.Lgs. 59/2010, è un documento rilasciato da associazioni professionali (iscritte al MIMIT) che certifica la conformità dell’iscritto a standard qualitativi, aggiornamento costante e codice deontologico. Garantisce la competenza per professioni non regolamentate, senza valore di certificazione di Stato.
Ecco i dettagli fondamentali:
- Significato e Finalità: L’attestato garantisce al cliente/consumatore la qualità della prestazione, la regolarità dell’iscrizione all’associazione, l’aggiornamento professionale e il rispetto di un codice etico.
- Contenuto dell’Attestato: Riferimenti agli standard qualitativi, garanzie fornite all’utente, e la regolare iscrizione del professionista.
- Base Legale (Legge 4/2013, art. 4): È previsto per le professioni non organizzate in ordini o collegi. Promuove l’autoregolamentazione volontaria.
- Riferimento al D.Lgs. 59/2010 (art. 81): Rientra nel contesto della libera prestazione dei servizi e del riconoscimento delle qualifiche.
- Chi lo Rilascia: Può essere rilasciato solo dalle associazioni professionali inserite nell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
- Validità e Decadenza: È valido solo per il periodo di iscrizione del socio e può essere sospeso/ritirato per mancato aggiornamento, mancato pagamento quote o provvedimenti disciplinari.

