Prestazione termiche dei cappotti. Attenzione ai materiali “miracolosi”

Isolamento termico

Last Updated on 3 Marzo 2020 by Avv. Nunzio Costa

La tecnologia fa passi da gigante, ma con i miracoli ha ancora delle difficoltà. In un documento congiunto pubblicato oggi,  ANIT (Associazione Nazionale per l’isolamento Termico ed Acustico), AVISA-Federchimica (Associazione Nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi), ASSOVERNICI (Associazione italiana dei produttori di vernici per edilizia, industria, legno) e CORTEXA (Consorzio per l’Eccellenza nel sistema a cappotto) mettono in guardia da presunti materiali innovativi che promettono prestazioni termiche formidabili mediante l’applicazioni di spessori millimetrici. Il documento, disponibile liberamente on line all’indirizzo: https://www.anit.it/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_Pitture-e-rasanti-e-isolamento-termico.pdf ricorda che l’uso di materiali non a norma può comportare la decadenza dai benefici  fiscali.

Ecco una sintesi delle conclusioni del documento:

  • Ad oggi non ci risultano esistere in commercio prodotti con lambda dichiarati λD inferiori a 0,015 W/mK.
  • Anche i materiali più prestazionali (con λD= 0,015 W/mK) se posati in pochi millimetri non possono essere considerati strati isolanti per il comportamento invernale.
  • I rivestimenti per il cool roof (tetti freddi) posati sulle superfici irradiate dal sole sono efficaci per il miglioramento del comfort estivo ma non possono contribuire al risparmio energetico invernale; attenzione a non confondere il comportamento energetico invernale con quello estivo.
  • Il professionista è responsabile di asseverare il rispetto dei requisiti e quindi valutare le caratteristiche di isolamento termico.Il professionista che assevera un intervento di isolamento termico per l’accesso alle detrazioni o per il rispetto della legge, nella valutazione delle trasmittanze deve usare la UNI EN ISO 6946. In questo calcolo la conduttività dei singoli materiali deve essere valutata in base a quanto previsto dalle norme e leggi vigenti sopra riportate.
  • Eventuali difformità riscontrate nella valutazione delle caratteristiche energetiche a seguito di controlli (Comune, ENEA,..), possono portare a sanzioni e/o alla decadenza dei benefici fiscali.
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