Il Condominio può rivestire la qualità di consumatore?

Codice del consumo e condominio
La giurisprudenza, tanto di legittimitĂ  quanto di merito, ha piĂą volte stabilito che il condominio non può ritenersi soggetto munito di personalitĂ  giuridica propria, nĂ© dotato dell’autonomia patrimoniale tipica delle societĂ  di persone. Tale figura  rappresenta, al contrario, un mero ente di gestione, finalizzato all’amministrazione delle parti comuni degli edifici e all’erogazione dei servizi con i contributi forniti dai condomini. Del resto, ciò è quanto  risulta, da ultimo confermato, dal Tribunale di Bari, con sentenza 2158 del 24 settembre 2008. In particolare, da tale sentenza emerge  che nelle conclusioni dei relativi contratti con i terzi fornitori, l’amministratore condominiale agisce quale semplice mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali restano a tutti gli effetti dei consumatori. In buona sostanza, quindi, proprio perchĂ© il condominio riveste tale figura nei contratti con i fornitori,  non potranno che trovare applicazione, in favore di tale Ente, anche le norme di protezione previste dal Codice del consumo (Dlgs 206/2005), tra cui quelle stabilite in tema di formazione dei contratti e clausole vessatorie.       
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