La giurisprudenza, tanto di legittimitĂ quanto di merito, ha piĂą volte stabilito che il condominio non può ritenersi soggetto munito di personalitĂ giuridica propria, nĂ© dotato dell’autonomia patrimoniale tipica delle societĂ di persone. Tale figura  rappresenta, al contrario, un mero ente di gestione, finalizzato all’amministrazione delle parti comuni degli edifici e all’erogazione dei servizi con i contributi forniti dai condomini. Del resto, ciò è quanto risulta, da ultimo confermato, dal Tribunale di Bari, con sentenza 2158 del 24 settembre 2008. In particolare, da tale sentenza emerge  che nelle conclusioni dei relativi contratti con i terzi fornitori, l’amministratore condominiale agisce quale semplice mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali restano a tutti gli effetti dei consumatori. In buona sostanza, quindi, proprio perchĂ© il condominio riveste tale figura nei contratti con i fornitori, non potranno che trovare applicazione, in favore di tale Ente, anche le norme di protezione previste dal Codice del consumo (Dlgs 206/2005), tra cui quelle stabilite in tema di formazione dei contratti e clausole vessatorie.Â
Biagio Borrelli
L’avvocato Biagio Borrelli è fondatore dell’omonimo Studio Legale ed è iscritto all’Albo degli Avvocati, a partire dal 2005. Ha maturato in oltre 15 anni di attività una vasta esperienza in tutti i settori del diritto civile, sia in campo giudiziario che stragiudiziale, con particolare riferimento a questioni in materia societaria, contrattuale, ereditaria, diritti reali, locazioni e condominio, separazioni e divorzi, infortunistica stradale, responsabilità bancaria e professionale, in materie del recupero crediti e del risarcimento del danno, nonché in quella del diritto dei consumatori.
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