Last Updated on 4 Luglio 2025 by Avv. Nunzio Costa
Un sentenza recente del Tribunale di Civitavecchia ha stabilito che la presentazione della domanda di mediazione ad un organismo territorialmente incompetente comporta l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale:
Ecco il testo completo della sentenza:
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1965 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2023 e vertente
TRA Omissis C.F. Omissis rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dall’avv. Omissis dall’avv. Omissis e dall’avv. Omissis giusta procura in atti; attore
E Omissis (RM), C.F. Omissis in persona dell’amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Omissis giusta procura in atti; convenuto
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale del 10.05.2023.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Omissis adiva l’intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare l’invalidità della Delib. del 10 maggio 2023, approvata dal Omissis da n. 41 a n. 69, F. (R.).
Parte attrice deduceva di essere proprietaria dell’unità immobiliare contraddistinta al n. int. 4a del Condominio Omissis , sito in Omissis; che in data 15.05.2023 una condomina, sig.ra Omissis le consegnava il verbale dell’assemblea tenutasi il 10.05.2023 alla quale non aveva potuto partecipare attesa la mancata ricezione della relativa convocazione assembleare nei modi, nei termini e nelle forme previste dalla legge; che in data 18.05.2023 depositava istanza di mediazione presso l’Organismo di Mediazione del Notoriato, ma che, in data 14.06.2023, il relativo procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo, in sede di primo incontro, per assenza formale dell’invitato Omissis. Secondo parte attrice la delibera approvata nella predetta seduta assembleare risultava invalida in quanto adottata in violazione dell’art.1136 c.c. attesa la sua omessa convocazione.
Sì costituiva in giudizio il Omissis di Omissis da n. 41 a n. 69, in Omissis, il quale eccepiva l’improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 4, 5 e 8 del D.L. n. 28 del 2010 e dell’art. 71 quater disp. att. c.c. e nel merito chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere attesa P avvenuta revoca della delibera quivi impugnata e la sua sostituzione con altra Delib. del 16 ottobre 2023 di contenuto identico. Ciò in quanto, secondo il Omissis, la mediazione si era svolta innanzi ad un Organismo con sede in R. e, quindi, territorialmente in competente anziché presso un Organismo avente sede “nel luogo del giudice territorialmente competente” e si era svolta irritualmente mediante collegamento telematico trattandosi di mediazione esperita prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia.
Il convenuto Omissis, nel merito del giudizio, premetteva che per prassi gli avvisi di convocazione alle assemblee venivano inviati a mezzo posta elettronica ordinaria mediante il software gestionale dello studio dell’amministratrice, il quale attestava anche il ricevimento e l’apertura della e-mail da parte del destinatario; che anche l’avviso di con vocazione per P assemblea del 10.05.2023 veniva inviata all’indirizzo e-mail Omissis del coniuge dell’attrice e che dall’esame del software gestionale la predetta e-mail risultava consegnata e letta; che la delibera quivi impugnata era, comunque, stata revocata e sostituita con la successiva delibera assembleare del 16.10.2023 avente medesimo contenuto, ma non impugnata da parte attrice.
Il Condominio deduceva, inoltre, di aver aderito alla mediazione, di avervi partecipato, e di aver richiesto mediante due distinte PEC del 13.06.2023, ore 17.01, e del 14.06.2023, ore 13.12, il differimento dell’incontro di mediazione fissato per il 14.06.2023 a data successiva al 27.06.2023 al fine di ottenere dall’assemblea condominiale il conferimento dell’incarico sia in suo favore, sia in favore del legale del Omissis per la valida loro partecipazione alla mediazione ai sensi dell’art. 71 quater disp. att. c.c., ma che il mediatore, atteso il rifiuto dell’istante in merito alla concessione del rinvio richiesto, avrebbe, comunque, irritualmente chiuso con esito negativo la mediazione stessa per “assenza formale della parte invitata”. Infine, il convenuto Omissis dava atto di aver offerto a parte attrice, in occasione dell’assemblea condominiale del 16.10.2023 e al fine di evitare la costituzione nel presente giudizio, la somma di Euro 1.000,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute, la quale, però, veniva rifiutata dal coniuge della stessa presente in assemblea.
Acquisita la documentazione prodotta, all’udienza del 17 dicembre 2024, trattata in forma cartolare ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, all’esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
Ai fini della decisione della controversia è assorbente la questione preliminare sollevata dal convenuto Omissis circa l’eccepita improcedibilità della domanda.
Ai sensi art. 4 co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013 convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98 , la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell’ufficio giudiziario competente per la controversia.
In materia di condominio, in particolare, occorre coordinare la disciplina dettata dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. cit. con la previsione di cui all’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c., ratione temporis applicabile alla presente controversia – in considerazione della data di deposito dell’istanza di mediazione risalente al 18.05.2023 e della proroga dell’efficacia dell’abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 dal 28.02.2023 al 30.06.2023 -, che al comma 2, statuisce esplicitamente che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato” (id est nella specie Civitavecchia).
In altre parole, la norma riconnette inequivocabilmente la sanzione della inammissibilità alla ipotesi in cui la domanda di mediazione venga inoltrata ad un organismo territorialmente incompetente.
Ebbene, nella specie risulta ex actis che la domanda di mediazione sia stata presentata in data 18.05.2023 dinanzi all’organismo di mediazione ADR Notariato sede di R. (cfr. doc. 2 fascicolo attore), dunque, presso un organismo incompetente ai sensi della disposizione poc’anzi richiamata.
A nulla rileva la circostanza che ADR Notariato ha tra le sedi operative quella di Civitavecchia atteso che la norma fa riferimento al luogo del deposito dell’istanza di mediazione e nel caso di specie Fattore ha incontrovertibilmente presentato l’istanza alla sede di Roma dell’organismo di mediazione. Né può essere condivisa l’argomentazione addotta dalla parte attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. circa lo svolgimento dell’incontro in videoconferenza e più precisamente con “il mediatore presumibilmente presso l’Articolazione di Civitavecchia (RM) Omissis mentre la parte istante presso lo studio legale dei difensori in Omissis Roma (RM) mediante collegamento video”, anziché presso la sede di A. N. in via Omissis R.. Invero, pur tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di ADR Notariato “la mediazione può avvenire anche attraverso procedure telematiche di comunicazione a distanza avvalendosi di una piattaforma telematica predisposta al fine di garantire la sicurezza della comunicazione e il rispetto della riservatezza. In ogni caso la mediazione in videoconferenza sarà possibile solo se tutte le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso”, deve ritenersi che il principio della competenza territoriale degli organismi di mediazione deve essere osservato a prescindere dal fatto che l’incontro dinnanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza (cfr. Tribunale Napoli Nord, sent. del 10.09.2024 n. 7753). In altri termini, in ragione delle disposizioni sopra richiamate, l’invito non può essere diretto a un luogo diverso, poiché la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti, a nulla rilevando che detto organismo aveva una sede secondaria anche nel circondario del Tribunale o che l’incontro si sia svolto in videoconferenza avendo la parte volontariamente presentato l’istanza alla sede incompetente territorialmente.
Deve, peraltro, osservarsi come a fronte delle documentate richieste di rinvio formulate dall’amministratore del Omissis, in Omissis (cfr. in atti doc. nn. 3 e 4 di parte convenuta), al fine di poter legittimamente partecipare al procedimento di mediazione, previa deliberazione assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 , secondo comma c.c., in ossequio a quanto previsto dall’art. 71 quater , 3 comma delle disposizioni di attuazione al c.c., ratione temporis applicabile alla presente controversia, nel verbale negativo di mediazione del 14.06.2023 il mediatore dà atto che “la Parte invitata pur collegata non è assistita come per legge da un legale, non consentendo la parte istante ad un rinvio, dichiara che la presente mediazione si conclude con esito negativo in sede di primo incontro, per assenza formale della parte invitata”. Il contegno extragiudiziale delle parti in causa, da un lato quello dell’istante, il quale non ha manifestato il proprio assenso alla richiesta di rinvio legittimamente formulata dal convenuto Omissis, e dall’altro quello dello stesso Omissis, il quale, in data 16.10.2023, ha, comunque, revocato la delibera quivi impugnata adottandone un’altra con medesimo contenuto e, al contempo, ha offerto a parte attrice la somma di Euro 1.000,00 per la definizione bonaria della controversia di che trattasi, non consente di escludere che se parte attrice avesse concesso il richiesto rinvio il Omissis ben avrebbe potuto annullare la delibera quivi impugnata in data antecedente all’introduzione del presente giudizio risalente al 20.06.2023 ed il quale per espressa dichiarazione di pare attrice, in considerazione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, prosegue soltanto per la liquidazione e/o quantificazione delle spese legali in suo favore.
Deve quindi essere dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
La fondatezza di tale questione assorbente rende superfluo l’esame del merito della domanda.
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene che la natura meramente processuale del motivo posto alla base della decisione nonché la novità della questione trattata costituiscano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell’art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l’improcedibilità della domanda;
2. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Conclusione
Così deciso in Civitavecchia, il 18 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2024.