Domande e risposte in condominio – 28 maggio 2020

Q: L’Amministratore del palazzo dove abito ha aperto un c/c presso la banca di nostra fiducia, intestando lo stesso al Condominio. Poiché io sono, oltre che condomino, anche revisore dei conti, ritengo di avere diritto alla firma sul c/c per visionare tutti i documenti direttamente e senza chiedere il permesso ad alcuno. Posso farlo? (Giuseppe)

R: Mi spiace sig. Giuseppe, ma non può farlo. Il titolare del c/c è il condominio e per esso solo il suo Amministratore, lei, qualsiasi sia la sua funzione all’interno del palazzo, può visionare tutti i documenti che vuole, ma solo facendone richiesta all’Amministratore, il quale, ovviamente, non può rifiutarsi di esibire i documenti richiesti.

Q: Nel condomino dove abito, nell’atto di compravendita c’era scritto che avevo diritto ad un posto auto. Oggi, l’Amministratore, pur permettendomi di parcheggiare l’auto, non intende assegnarmi in esclusiva tale spazio. Ma dico: se è un mio diritto, perché mi viene negato ciò che chiedo? (ADA)

R: Gent.le sig.ra Ada, il diritto a parcheggiare la propria auto nello spazio adibito a tale sosta, non vuol dire, automaticamente, che quel determinato posto è di sua esclusiva proprietà; se così fosse stato, nell’atto di compravendita ci sarebbe stato incluso anche tale spazio tra gli immobili ceduti. Se è come penso, lei ha diritto a parcheggiare l’auto in uno spazio indiviso con gli altri condomini, senza poterne avere però, la proprietà esclusiva.

Q: Sono un giovane Amministratore e tanti condomini vengono in ufficio a versarmi, per contante, le rate condominiali. Io, il venerdì di ogni settimana, faccio un versamento cumulativo di quanto riscosso nel c/c condominiale. Credo di comportarmi correttamente, ma un condomino, viceversa, critica tale operato ritenendolo contrario alla normativa. (Alfonso)

R: Pur riconoscenza la sua correttezza morale nel fare il versamento per tutto ciò che ha riscosso, devo rilevare comunque, un comportamento contrario alle disposizioni di legge. Infatti la Legge 220/2012 prevede che “…….ogni movimento di entrata e di uscita…….” Deve transitare dal c/c condominiale e, in aggiunta, che il movimento va registrato “cronologicamente” entro 30gg dal suo manifestarsi. Stante la disciplina evidenziata, ogni riscossione fatta per rate condominiali dovrà essere seguita da un versamento in banca, Solo in tale modo si avrà il rispetto delle norme e il rispetto della trasparenza e intellegibilità della contabilità.

Q: Se la durata del mio mandato è di un anno, prorogabile di altro anno se non interviene revoca, posso farmi approvare la nomina per due anni? (Giorgio)

R:  No, mi spiace, ma i due anni, che se di fatto possono essere tali, formalmente la nomina è sempre annuale. Ricordiamoci, comunque, che in ogni momento l’Assemblea può revocarci e anche senza specifico motivo.

Q: Il nostro condominio è formato da 7 proprietari e 30 appartamenti e per la gestione si occupa un condomino ragioniere il quale, purtroppo, dimostra di non sapere nulla di ripartizione, bilanci e rendiconti. Ho verificato il suo CV e noto che non ha frequentato il corso di aggiornamento continuo; mi chiedo se può essere revocato. (Fiorenza)

R: In un condominio con meno di 8 condomini, l’Amministratore non è obbligatorio e della relativa gestione può anche occuparsene uno dei condomino. Stranamente, pur dovendosi applicare tutte le norme sul condominio, la legge esonera quel condomino che vuole occuparsi della gestione contabile/amministrativa dalla frequenza di quei corsi annuali (art. 71-bis disp. att. c.c). Ritengo che ciò non sia giusto per la totale mancanza di conoscenza delle norme basi e delle evoluzioni giurisprudenziali delle stesse, ma così è.

Q: Il nostro Amministratore “è scappato con la cassa” lasciando molti debiti, pur avendo versato, noi condomini, fino all’ultimo euro richiesto. Mi chiedo: non è possibile, in qualche modo, dire ai fornitori di rivolgersi a colui che si è trattenuto i nostri soldi? (Gino)

R: Mi spiace, ma non è possibile. Dei debiti condominiali rispondono tutti i condomini, salvo la rivalsa di questi nei confronti dell’Amministratore disonesto, sempre che si riesca a farlo condannare.

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