DL 104/2020: modifiche alla normativa condominiale

DL 104/2020 MODIFICHE ALLA NORMATIVA CONDOMINIALE
Il D.L 104/2020, come tutti i documenti similari, deve essere approvato in Legge e pubblicato in GU dal Parlamento.
Il Senato lo ha già approvato e adesso passa alla Camera, che, presumibilmente, per questione di tempi stretti, lo approverà anch’essa così come gli viene proposto.
Fatta la doverosa premessa e salvo imprevisti e/o modifiche dell’ultima ora, il testo definitivo conterrà alcune novità in materia condominiale.
Riassumiamole brevemente, riservandoci di approfondirle quanto il testo definitivo verrà pubblicato in G.U.
Viene ampliato l’art.63 delle disp. Att. c.c. e aggiunto il 63-bis.

L’art. 63 reciterà testualmente:
“All’art. 119 del DL 19/5/2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 17/7/2020 n, 77, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
9 bis -Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo, degli interventi di finanziamento finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto di cui all’art. 121 sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”

Mentre il 63-bis reciterà testualmente:
“Il termine di cui al n. 10 del 1° comma dell’art. 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri il 29 Luglio 2020” , prorogato adesso al 31/1/2021.
Viene specificato all’art. 66 delle disp. Att. c.c., al quale dopo di “…. Deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione” si aggiunge “……omissis,,,,, o, se in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora della stessa……………omissis……  Anche se non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le stesse formalità previste per la convocazione”
Si prevedono non poche problematiche sull’applicazione di dette norme.

Nuovo termine per il rendiconto condominiale:
Sempre l’aggiunto art. 63 bis disp. att. c.c., prevede che il termine dei 180gg per redigere del rendiconto annuale, viene prorogato fino alla dichiarata fine dello stato di emergenza (oggi dopo una precedente proroga, al 31/1/2021).
In pratica andremo a far approvare un consuntivo 2019, non entro il 30/6/2020, ma entro il 31/1/2021. Ciò non impedisce agli Amministratori che lo desiderano, e nel rispetto di tutte le misure di contrasto al Covid-19, di procedere anche prima alla redazione ed approvazione.
Questo sta a significare che, i condomini “pignoli” non potranno accusare l’Amministratore che farà approvare il rendiconto condominiale entro i nuovi termini, di gravi irregolarità e quindi chiederne la revoca.

Sempre l’art. 63-bis, almeno nel testo approvato dal Senato, porta la proroga di “6 (sei) mesi dal termine dello stato di “ emergenza ”, l’entrata in vigore delle nuove orme antincendio e conseguenti adeguamenti, prevista per il 6/5/2020.
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