AGCOM pubblica le linee guida per la fibra ottica nei condomini

Fibra ottica condomini
Le Linee Guida sono uno snodo essenziale per realizzare gli obiettivi strategici di connettività fissati, per il 2025, dalla Commissione europea. Il provvedimento, sottoposto a consultazione pubblica per acquisire le osservazioni dei soggetti interessati, entrerà in vigore non appena conclusa la consultazione e adottato il provvedimento finale. Le Linee Guida, dopo aver fornito alcune definizioni (articolo 1), si propongono, in primo luogo, di richiamare in modo unitario il quadro normativo di riferimento onde assicurarne una corretta e completa comprensione così da scongiurare contenziosi derivanti esclusivamente dalla mancata o scarsa conoscenza del vigente quadro normativo in materia (articolo 2). Nell’articolo 2 delle Linee Guida viene chiarito che lo sviluppo della rete in fibra ottica comporta, per poter raggiungere la terminazione di rete del cliente, diverse tipologie di intervento nella proprietà privata con passaggio e appoggio di fili, cavi, tubature, elementi di rete, supporti. In caso non sia già presente un impianto in fibra ottica nell’edificio, agli interventi fatti nelle aree esterne all’immobile si aggiunge la necessità di accesso alle parti comuni dell’edificio e all’infrastruttura fisica per il passaggio dei cavi in fibra ottica nella colonna montante e negli sbracci orizzontali. Sempre nell’articolo 2 si ricorda ai condomini che non è necessario, in ragione di quanto già previsto dalla normativa vigente, procedere a convocare assemblee condominiali per avviare la cablatura. L’articolo 3 delle Linee Guida, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigenti richiamati nell’articolo 2, fornisce alcune indicazioni agli operatori per il corretto svolgimento delle attività di sviluppo della rete in fibra ottica. A tale proposito l’Autorità raccomanda di evitare la inutile duplicazione della rete in fibra ottica dell’immobile, invitando gli operatori ad utilizzare l’infrastruttura presente, se esistente. Viene, infine, evidenziato il principio secondo cui le opere vanno realizzate a regola d’arte e nel rispetto della normativa tecnica vigente, con ripristino di eventuali danni o manomissioni intervenuti nel corso dei lavori. Le Linee Guida forniscono anche le indicazioni (articolo 4) sulle condotte da tenere per facilitare l’interazione tra Operatore e proprietario dell’immobile nella fase successiva all’invio della richiesta di accesso da parte dell’operatore. Il rispetto di tali indicazioni di massima dovrebbe, allo stesso tempo, prevenire le liti dovute alle condotte tenute dalle Parti. In tal caso le Linee Guida, seppur non forniscono procedure vincolanti per le Parti, richiamano alcuni principi mutuati dall’esperienza regolamentare e di risoluzione di analoghe controversie dell’Autorità in materia di accesso alle infrastrutture. L’articolo 5 fornisce alcune indicazioni per l’accordo, tra operatore e Condominio, sui prezzi di accesso alle infrastrutture esistenti nell’edificio, ai sensi degli articoli 3, 8 e 9 del d.lgs. 33/2016, e sulle modalità di gestione delle attività di attivazione e riparazione dei servizi. Per i valori economici le Linee Guida suggeriscono alle Parti di far riferimento a quanto stabilito dall’Autorità in casi analoghi nelle delibere di analisi di mercato o di approvazione delle offerte di riferimento e adottate dall’Autorità nella definizione delle controversie. L’art. 6 delle Linee Guida chiarisce in che modo l’Autorità intende orientarsi nella risoluzione di una controversia instaurata ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 33/2016. In caso di controversia, l’Autorità deciderà caso per caso tenendo presente il quadro normativo di cui all’articolo 2 e le indicazioni fornite ai successivi articoli 3, 4 e 5 delle Linee Guida.
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