La figura del revisore Condominiale alla luce della norma UNI 11777

Revisore condominiale UNI 11777.

Chi è il revisore condominiale? E dove si trova la sua fattispecie?

La figura del revisore condominiale, la troviamo nell’art.1130bis c.c. dove la norma recita:… “l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente individuate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la sua relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”.

A molti questa è sembrata una porta sbattuta in faccia agli Amministratori che già non godono di molta stima nel panorama delle professioni libere, e il cui tallone di Achille è sempre stata la contabilità e i suoi meandri.

La norma, a ben vedere non stabilisce di contro neanche la professionalità di questa nuova figura, anche perché di revisori già ne esistono almeno altre due, vedi i revisori legali e quelli contabili.

Allora il legislatore cosa voleva dirci con questa new entry?

Sicuramente, costui deve fare un lavoro diverso dalle precedenti figure già professionalizzate, compresala figura dell’Amministratore. Alcuni hanno visto in questa figura, l’alter ego dell’amministratore, colui che nominato dal condòmino di turno, a cui sta antipatico il proprio amministratore, decide di farlo processare da questo revisore che suo malgrado deve stare accorto, visto che il suo compito non è proprio questo.

Partendo dal presupposto che l’Amministratore professionista, così come stabilito dall’art.71bis delle diposizioni per l’attuazione del C.C. deve rispondere a determinate caratteristiche, non è sicuramente la sua professionalità che viene messa in discussione, e neanche la sua capacità di redigere il Rendiconto condominiale.

Il legislatore ha solo cercato di salvaguardare gli interessi patrimoniali del Condominio e ancor di più la diligenza e la fiducia che l’amministratore attua nella sua professione.

Ricordiamoci che il legislatore, nell’art 1130bis, ha sancito i criteri contabili utili alla redazione de Rendiconto Condominiale, per cui l’Amministratore diligente conosce le procedure contabili e segue quei criteri.

Ma allora per tornare ai nostri interrogativi, chi è questo revisore?

Il dilemma è da poco stato svelato, grazie alla pubblicazione il 12/03/2020, della norma UNI 11777:2020 per i   revisori condominiali, dal titolo “Attività professionali non regolamentate-Revisore condominiale-requisiti di conoscenza, abilità e conoscenza, abilità e competenza”.

La norma ha precisato i compiti del revisore condominiale, specificando l’ambito di applicazione, il revisore deve ricevere un preciso mandato che si deve concludere in un determinato tempo e che deve esprimere un giudizio verbalizzando secondo criteri stabiliti dalla stessa norma Uni, che non intralciano il lavoro dell’Amministratore.

Il tavolo tecnico, che ha partorito la norma è stato molto difficile, ma finalmente questa figura sta prendendo forma, l’attività del revisore condominiale si esplica su un giudizio sulla contabilità redatta con trasparenza e dovizia di competenze, sia all’Amministratore che al Revisore condominiale deve interessare la trasparenza di gestione e la cura del patrimonio condominiale, obiettivo che si può raggiungere solo se le due figure lavorano in tandem.

Ecco il perché i quorum di nomina sono uguali, e il mandato del revisore deve essere esplicito non può riguardare la contabilità in generale e non può essere patrocinata da un unico condomino, non si deve confondere la revisione con la perizia.

Certamente la questione non si è ancora conclusa, la strada è lunga, ma il percorso è stato battuto, presto anche questa figura vedrà la sua giusta collocazione.

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