Il Condominio può rivestire la qualità di consumatore?

Codice del consumo e condominio
La giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, ha più volte stabilito che il condominio non può ritenersi soggetto munito di personalità giuridica propria, né dotato dell’autonomia patrimoniale tipica delle società di persone. Tale figura  rappresenta, al contrario, un mero ente di gestione, finalizzato all’amministrazione delle parti comuni degli edifici e all’erogazione dei servizi con i contributi forniti dai condomini. Del resto, ciò è quanto  risulta, da ultimo confermato, dal Tribunale di Bari, con sentenza 2158 del 24 settembre 2008. In particolare, da tale sentenza emerge  che nelle conclusioni dei relativi contratti con i terzi fornitori, l’amministratore condominiale agisce quale semplice mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali restano a tutti gli effetti dei consumatori. In buona sostanza, quindi, proprio perché il condominio riveste tale figura nei contratti con i fornitori,  non potranno che trovare applicazione, in favore di tale Ente, anche le norme di protezione previste dal Codice del consumo (Dlgs 206/2005), tra cui quelle stabilite in tema di formazione dei contratti e clausole vessatorie      
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