Domande e risposte in condominio – 3 luglio 2020

Q.: Sono la Sig.ra Giuseppina, e nella mia scala vorrebbero mettere un ascensore perché la proprietaria dell’ ultimo piano (ci sono quattro piani) ha problemi di ginocchia. Io sono una pensionata e non ce la faccio proprio ad affrontare la spese, mi hanno detto che sono obbligata a pagare in quanto si tratta di abbattimento di barriere architettoniche. E’ vero ?

R.: Gent.le Sig.ra Maria, spero con la mia risposta di tranquillizzarla. La costruzione di un ascensore rappresenta una innovazione (art. 1120 c.c.), per la cui delibera di approvazione occorre la maggioranza degli intervenuti in assemblea (direttamente o per delega) che rappresentino almeno la metà dei millesimi (500) e ciò ai sensi del 2 comma dell’ art. 1136 c.c. Detto questo però, e ai sensi dell’ art. successivo (1121 c.c.) quando trattasi di spesa gravosa e il bene è suscettibile di utilizzo separato, il condomini può esonerarsi dal contribuire alla spesa stessa. Nel suo caso, credo che la spersa sia alquanto rilevante, e quindi gravosa, considerando anche la condizione economica dei condomini e stando a tale norma, Lei, Sig.ra Maria potrà legittimamente esonerarsi dal contribuire alla spesa, ricordando però, che di quell’ ascensore non avrà alcun diritto. Se un domani, anche lei avesse la necessità di usufruirne, potrà rientrare rifondendo la spesa che avrebbe dovuto pagare sin dall’ origine.

Q.: Buongiorno, vorrei sapere se ho diritto ad essere risarcito dall’ Assicurazione del Condominio, per un danno procurato ad una macchina posteggiata sotto il mio balcone, per la caduta accidentale di un vaso di fiori di mia proprietà (Mario)

R.: Purtroppo Sig. Mario la risposta è NO, non ha diritto al risarcimento di quanto da lei pagato al proprietario della macchina, in quanto il danno è derivato da un manufatto (la pianta) privata e non condominiale. Almeno che lei, quindi,  non abbia una assicurazione privata che preveda questo tipologia di sinistro, dovrà sopportarne interamente le relative spese.

Q.: Nel condominio dove abito i condomini non vogliono assolutamente che io tenga un animale in casa, in quanto affermano che lo stesso sporca le parti comuni (scale e giardino). Ma la legge è vero che ammette gli animali in condominio ? (Chiara)

R.: Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito. Se non c’ è una preciso divieto in un regolamento di tipo contrattuale ante riforma (prima del 3/6/2013 entrata in vigore della legge 220/2012), nessun le potrà mai vietare di detenere un animale domestico in casa. Diverso è, viceversa, il discorso degli escrementi (liquidi e solidi9 che il suo cane deposita nella parti comuni. Qui, infatti entra in basso l’ obbligo di non farlo circolare senza guinzaglio e senza sporcare le parti comuni, e se ciò dovesse avvenire, Lei, in qualità di proprietaria dell’ animale dovrà prontamente pulire entrambe le deiezioni.

Q.: Premesso che l’ appartamento è intestato solo a me, che però sono sposata e convivente con mio marito ormai da 35 anni, ho mandato lui alla riunione di condominio dell’ altra sera, il quale però si è visto annullata la presenza in quanto non fornito di regolare delega!! Ma dico io: è mio marito, lo sanno tutti e anche l’ Amministratore, perché tale comportamento del tutto immotivato e di ripicca ? (Carla)

R.: Cara Sig.ra Carla pur sapendo che la mia risposta la deluderà, ma non posso che condividere il comportamento dell’ Amministratore. In Assemblea si accede o direttamente o per delega, a nulla valendo conoscenze personali o di fatto. E’ proprio lei che afferma di essere l’ unica intestataria dell’ immobile e, legalmente in materia condominiale il marito non ha alcun titolo abilitativo per presenziare in assemblea se sprovvisto di regolare delega.

Q.: L’ Amministratore mi ha addebitato una somma rilevante (€20) per il sollecito che mi ha fatto per essermi dimenticata di versare la rata condominiale. Credo proprio che quell’uomo ce l’ abbia con me ! (Eleonora)

R.: Se l’ Amministratore, all’atto della sua nomina, si è fatto accettare un preventivo di onorari, comprendendo anche gli €20 per ogni sollecito di pagamento, la somma gli è dovuta. Se, viceversa, non l’ avesse fatta approvare, in quel caso, nessuna somma aggiuntiva gli è dovuta-

Q.: Siccome la mia macchina è vecchia e quella di mio figlio convivente è nuova e molto più bella, faccio parcheggiare lui nel mio box, lasciando fuori la mia. Possono dirmi qualcosa gli altri condomini ? (Raffaella)

R.: Lei, sig.ra Raffaella,  può fare usufruire il suo garage a suo figlio e non solo, anche a chi ritiene opportuno senza che altri possano obiettare alcunché. Il problema non è questo, bensì dove lei parcheggia la sua auto; se la parcheggia fuori del garage e fuori del condominio, nulla da obiettare, ma se la parcheggia fuori dal garage e nella corsia di scorrimento, allora le dico che ciò non può farlo, in quanto non solo di impedimento a manovre delle auto, ma anche per la sicurezza in caso di intervento dei VV,FF.

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