Che cosa succede dopo le dimissioni o la revoca o altro evento di estinzione del mandato dell’amministratore in condominio?

Legge
In conseguenza della cessazione del mandato dell’amministratore di condominio, tale organo  conserva ex lege limitati poteri fino alla sua effettiva sostituzione e ciò avviene, sostanzialmente, allo scopo di dare continuità nella gestione condominiale. Tale principio, da ultimo, è stato confermato dal Tribunale di Rimini in forza della sentenza n. 875/19, secondo cui “a  fronte della revoca od annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell’amministratore e, quindi, tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell’invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari. Sussiste, pertanto, la piena legittimazione dell’amministratore ad agire in rappresentanza del condominio per la riscossione dei crediti in forza dell’operatività del principio della prorogatio, con conseguente legittimazione dell’amministratrice ad agire per il recupero dei crediti nei confronti del condomino moroso, attività che l’amministratore è tenuto a compiere, senza necessità di autorizzazione dell’assemblea, come espressamente previsto dall’art. 63 disp.att. c.c.”  
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